Art. 23.

  Per   quanto  riguarda  gli  oneri  a  carico  degli  Enti  locali,
all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91,
lettera  f)  del  testo  unico  della  legge  comunale e provinciale,
approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
  Per  quanto  non  e' previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Dogliani, addi' 29 settembre 1954

                               EINAUDI

                                               SCELBA - ERMINI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1955
  Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 81. - CARLOMAGNO