Art. 2.

  Un  assegno  annuo  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e' pure
attribuito  ai  familari  dei cittadini italiani molti per effetto di
persecuzioni   politiche   o   razziali  nelle  circostanze  previste
dall'art.  1.  Tale  assegno sara' attribuito in misura pari a quella
prevista rispettivamente dalle tabelle H, L, N, P, annesse alla legge
10  agosto  1950,  n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per
raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.
  In caso di morte avvenuta in carcere o al confino si presume, salvo
prova   contraria,  che  la  morte  sia  dipendente  da  persecuzione
politica.
  Gli  orfani di perseguitati politici antifascisti o razziali, morti
in  carcere  al  confino  nelle  sedi  di  polizia  o in seguito alle
violenze  di  cui  alla  lettera o) dell'art. 1 della presente legge,
sono equiparati a tutti gli effetti agli orfani di caduti in guerra.