Art. 3.

  L'assegno  annuo  previsto  dagli  articoli  1  e 2 e' attribuito a
coloro  che  vi  hanno  titolo  qualora  si  trovino in condizioni di
bisogno  economico.  Si  applica  a tal fine il disposto dell'art. 73
della legge 10 agosto 1950, numero 648.