Art. 4. Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi ad impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art. 8, ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, e' attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti di eta', quando non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti. In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e ai figli e' attribuito, ove non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette. Le stesse norme si applicano ai dipendenti di Enti di diritto pubblico per i quali, sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dall'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica Amministrazione, sara' concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di eta'. Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica Amministrazione e che alla data della entrata in vigore della presente legge siano in servizio di ruolo o non di ruolo, sara' computato come servizio utile, ai soli fini del trattamento di quiescenza e per una durata non superiore a cinque anni, il periodo intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici o razziali e la riassunzione a qualsiasi titolo nella pubblica Amministrazione.