Art. 4.

  Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi
ad  impieghi  statali,  anche se in sede di revisione, espletati alla
data  di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti
perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dall'art.
8,  ed ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o
razziali, e' attribuito all'atto del collocamento a riposo per limiti
di  eta',  quando  non abbiano gia' titolo a migliore trattamento, il
minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.
  In caso di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni
previste  nel comma precedente, alla vedova e ai figli e' attribuito,
ove  non  abbiano  gia'  titolo  a migliore trattamento, il minimo di
pensione previsto dalle leggi in vigore per le pensioni indirette.
  Le  stesse  norme  si  applicano  ai  dipendenti di Enti di diritto
pubblico  per  i  quali,  sia  in vigore un trattamento di quiescenza
diverso  da  quello  nascente  dall'iscrizione all'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
  Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei
a  disimpegnare  le  proprie funzioni nella pubblica Amministrazione,
sara'  concesso,  a  loro  richiesta, di rimanere in servizio fino al
compimento del settantesimo anno di eta'.
  Ai cittadini italiani riconosciuti perseguitati politici o razziali
che fossero dipendenti non di ruolo a qualsiasi titolo della pubblica
Amministrazione  e  che  alla  data  della  entrata  in  vigore della
presente  legge  siano  in  servizio  di  ruolo o non di ruolo, sara'
computato  come  servizio  utile,  ai  soli  fini  del trattamento di
quiescenza  e  per una durata non superiore a cinque anni, il periodo
intercorso fra la data di cessazione dal servizio per motivi politici
o  razziali  e  la  riassunzione  a  qualsiasi  titolo nella pubblica
Amministrazione.