Art. 5.

  Ai  cittadini  italiani,  i  quali, anteriormente all'imputazione o
alla  condanna  o  all'assegnazione a confino di polizia subite nelle
circostanze  di  cui  all'art.  1, avessero iniziato i versamenti per
assicurazioni  obbligatorie  per la invalidita' e la vecchiaia, sono,
su  domanda,  riconosciuti  utili,  ai  fini  del conseguimento delle
relative  prestazioni per se' e per i familiari superstiti, i periodi
trascorsi  in carcere o al confino di polizia, e di periodi trascorsi
all'estero  per sottrarsi a condanne o mandati di cattura conseguenti
esclusivamente all'attivita' svolta nelle circostanze predette.
  I contributi relativi sono a carico dello Stato.