Art. 7.

  La  liquidazione  degli  assegni  di  cui agli articoli 1 e 2 viene
disposta dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni
di  guerra.  Le  domande  per  ottenere  la concessione degli assegni
predetti  dovranno  essere  presentate al Ministero del tesoro, sotto
pena  di  decadenza,  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore della
presente  legge.  Gli  assegni  decorreranno dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge ove la domanda sia presentata entro sei
mesi  dalla data stessa; altrimenti decorreranno dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda.