Art. 8. Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sara' composta: a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente; b) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati; c) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.