Art. 8.

  Le  domande  per  conseguire  i benefici di cui alla presente legge
verranno  sottoposte  all'esame  di  una  Commissione,  nominata  con
decreto  del  Presidente  del Consiglio, di concerto coi Ministri per
l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sara' composta:
    a)  di  un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di
Corte di appello, presidente;
    b)  di  un  rappresentante  della  Presidenza  del Consiglio e di
ciascuno dei Ministeri sopraindicati;
    c) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati
politici italiani antifascisti.