Art. 9. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, negli importi previsti di lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si fara' fronte rispettivamente con una corrispondente aliquota del provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 617, ed a carico del fondo speciale da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il detto esercizio 1955-56, per gli oneri connessi con provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 marzo 1955 EINAUDI SCELBA - DE PIETRO - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO