Art. 9.

  Alla  spesa  derivante  dall'attuazione della presente legge, negli
importi  previsti  di  lire  50.000.000  per  l'esercizio finanziario
1954-55 e di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56, si
fara'  fronte  rispettivamente  con  una  corrispondente aliquota del
provento dell'addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli
di  cui  alla  legge  6  agosto  1954,  n. 617, ed a carico del fondo
speciale  da  inscriversi  nello  stato di previsione della spesa del
Ministero  del  tesoro, per il detto esercizio 1955-56, per gli oneri
connessi con provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 marzo 1955

                               EINAUDI

                                            SCELBA - DE PIETRO - GAVA

                                            Visto,  il Guardasigilli:
DE PIETRO