Art. 11.

  Nel caso, di morte dell'iscritto che avvenga entro i triennio dalla
cessazione  dal  servizio,  l'indennita'  indiretta  una volta tanto,
spettante  quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla
lettera  a)  dell'articolo  8, viene calcolata detraendo dal relativo
importo  quello  eventuale gia' corrisposto all'iscritto, nella forma
di  indennita'  diretta  ridotta,  in  applicazione dell'ultimo comma
dell'art.  6.  Quando  sussistano  le condizioni di servizio previste
dalla  lettera  b)  dello  art.  8  per la concessione della pensione
indiretta,  il  titolare  di  essa  ha  facolta'  di  chiedere che la
predetta  eventuale indennita' ridotta corrisposta all'iscritto venga
rifusa,  anziche'  in  unica  soluzione,  mediante  detrazione  dalla
pensione  della  quota  annua vitalizia corrispondente all'indennita'
stessa,   da   determinarsi   con  l'applicazione  delle  tabelle  di
annualita'  vitalizie  a  favore  di  vedove  e orfani attualmente in
vigore.