Art. 17. Per ciascun iscritto, gia' in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica riferibile al servizio, utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita al 1 gennaio 1954, da determinarsi seguendo i criteri stabiliti dagli articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo. L'importo di tale retribuzione in nessun caso puo' essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 5. Ai soli fini della determinazione della quota di pensione teorica di cui al precedente comma il periodo dei servizi utili anteriori al 1 gennaio 1954 si arrotonda ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore ai sei mesi. Per tale periodo si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante il cui importo risulta dal prodotto del coefficiente della tabella E unita alla presente legge corrispondente agli anni del periodo stesso per la retribuzione annua contributiva di cui al precedente comma diminuita di lire 60.000. La retribuzione annua pensionabile, da attribuirsi per il servizio utile prestato durante l'anno 1954, si determina in base alla retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente seguendo i criteri indicati nell'art. 16. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei commi precedenti, l'effetto retroattivo fino al 1 gennaio 1954 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti, a partire dal 1 gennaio 1954 in poi, si considera inefficace, anche quando le deliberazioni stesse siano state approvate dalle autorita' tutorie. Non sussiste, pero', la inefficacia del suddetto effetto retroattivo nei casi in cui le variazioni dei trattamento economico derivino da promozioni al grado o a categoria superiore o da leggi o da contratti collettivi di lavoro oppure da nuovi regolamenti organici.