Art. 2.

  Nei  riguardi del personale in servizio alla data da cui ha effetto
la  presente legge iscritto o con obbligo di iscrizione alla Cassa di
previdenza  per le pensioni agli impiegati o alla Cassa di previdenza
per  le  pensioni  ai  salariati,  ai  fini  della determinazione del
trattamento  di  quiescenza che potra' competere a carico della Cassa
per  le  pensioni ai dipendenti degli enti locali, la valutazione dei
servizi   anteriori  alla  data  predetta  si  effettua  in  base  ai
rispettivi   preesistenti   ordinamenti   delle   Casse   stesse.  La
valutazione dei successivi servizi resi con iscrizione alla Cassa per
le  pensioni ai dipendenti degli enti locali si effettua in base alle
norme  contenute  nell'ordinamento  della  Cassa di previdenza per le
pensioni   agli   impiegati   degli  enti  locali  di  cui  al  regio
decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni.