Art. 20. Per ciascun iscritto di cui all'art. 17 che alla data da cui ha effetto la presente legge abbia superato il cinquantacinquesimo anno di eta', si determina relativamente ai servizi utili anteriori al 1 gennaio 1954, e con riferimento a tale data: a) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed aumentata di un dodicesimo del suo importo, escludendo in ogni caso qualsiasi maggiorazione relativa, alla valutazione delle campagne di guerra o di altri benefici, nonche' l'assegno supplementare; b) la quota di pensione teorica risultante dall'applicazione della tabella A, annessa, rispettivamente, al regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, e alla legge 6 febbraio 1941, n. 176, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, in corrispondenza di una, retribuzione annua costante di lire novantamila e di un'aliquota di 0,115 di tale retribuzione destinata alla formazione della detta quota di pensione; c) la quota di pensione teorica risultante in applicazione del primo comma dell'art. 19. Qualora la somma delle quote di cui alle lettere a) e b) risulti superiore alla quota di cui alla lettera e), all'iscritto si attribuisce l'importo piu' favorevole come quota di pensione teorica al 1 gennaio 1954, riferibilmente ai servizi utili valutabili fino a tale data, apportando un proporzionale aumento alla retribuzione pensionabile annua costante determinata nel modo indicato al comma secondo dell'art. 17.