Art. 21.

  Per  l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali  o  alla  Cassa  per le pensioni agli insegnanti di asilo e di
scuole  elementari  parificate  e'  data  facolta';  agli effetti del
trattamento  di quiescenza di riscattare, in una sola volta o in piu'
volte,  fino  ad  un  massimo di anni 15, i seguenti servizi comunque
prestati  e  periodi,  che  non  siano altrimenti utili in pensione o
contemporanei ad altri servizi utili:
    a)  i  servizi e i periodi indicati al comma primo dell'art. 67 e
dell'art.  69 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3
marzo 1938, n. 680;
    b)  i  servizi indicati alle lettere a), b), e), d), e) dell'art.
76 della legge 6 febbraio 1941, n. 176;
    c)  i  servizi  resi agli enti di cui agli articoli 22 e 37 della
legge 24 maggio 1952, n. 610, e di cui all'articolo 39 della presente
legge.
  La  limitazione  del  riscatto  al  predetto massimo di anni 15 non
trova  applicazione  qualora  la  relativa domanda risulti presentata
prima  della  data  di  pubblicazione  della  presente  legge,  ferme
rimanendo  in  tale caso, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni
ai  dipendenti degli enti locali, le disposizioni contenute nel primo
comma  dell'art.  73  del  citato  ordinamento approvato con il regio
decreto-legge 3 marzo 1938, D. 680.