Art. 25. Per le domande di riscatto presentate nel periodo dal 1 gennaio 1954 alla data di pubblicazione della presente legge, i relativi contributi, calcolati secondo le norme contenute negli articoli 23 e 24, sono ridotti del quindici per cento. Per le domande di riscatto regolarmente presentate anteriormente al 1 gennaio 1954, i relativi contributi si determinano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda, applicando le norme stesse anche per la valutazione in anni interi del servizio ammesso a riscatto. I servizi e i periodi, per i quali l'ammissione a riscatto sia stata adottata con deliberazione anteriore alla data di pubblicazione della presente legge, si considerano, ad ogni effetto, come altrettanti servizi utili e ad essi si attribuiscono le retribuzioni annue pensionabili di cui all'ultimo comma del precedente art. 23.