Art. 3. Per il personale salariato non contemplato dall'art. 2, in servizio alla data da cui ha effetto la presente legge, alle dipendenze degli enti indicati negli articoli 5, 6, 7, 20 e 21 dell'ordinamento approvato con il regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e negli articoli 22 e 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, l'obbligo della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, a partire dalla istituzione della Cassa stessa, si accerta in base alle preesistenti norme stabilite in materia per la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali con il citato regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e le successive modificazioni. L'obbligo dell'iscrizione non sussiste per il personale contemplato dal comma precedente che, alla data indicata nel comma stesso, abbia superato il cinquantacinquesimo anno di eta', oppure goda di retribuzione annua contributiva - da determinarsi nel modo indicato ai seguenti articoli 12, commi secondo e terzo, e 13, comma primo - inferiore a lire 90.000, nonche' per il predetto personale che abbia prestato servizio per il quale, pur essendovi stato l'obbligo di iscrizione, con il concorso di uno degli enti indicati nel primo comma, all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'Istituto nazionale delle assicurazioni o ad altri Istituti assicurativi, non trovino pero' applicazione le norme concernenti la ricongiunzione dei servizi di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e agli articoli 15, 16, 17, 18 e 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610. Per il personale di cui al precedente comma, qualora vi sia l'assenso dell'ente presso il quale esso presta servizio, sussiste la facolta' della iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Gli enti contemplati nel primo comma sono esonerati dall'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti nei riguardi, del personale per il quale si effettua l'iscrizione obbligatoria o facoltativa alla Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali in applicazione delle norme contenute nei precedenti commi.