Art. 34.

  La  Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita con
legge  14  luglio 1898, n. 335, assume la denominazione: di Cassa per
le pensioni ai sanitari.
  Gli  assistenti  e gli aiuto degli Istituti ospedalieri contemplati
dalla  lettera d) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che
godano  di  retribuzione  annua  non  inferiore  a  lire 84.000 e che
prestino  servizio  ad  enti con entrate effettive ordinarie annue di
almeno  lire un milione e cinquecentomila, i quali, avvalendosi della
facolta'  prevista  dall'articolo  stesso,  si  siano  iscritti  o si
iscrivano  alla  Cassa  per  le  pensioni ai sanitari, sono tenuti al
pagamento  del  solo  contributo personale, mentre la rimanente parte
del contributo complessivo e' a carico dei predetti enti.
  Le  disposizioni  di cui al precedente comma hanno vigore dal primo
giorno  del  mese successivo a quello di pubblicazione della presente
legge.  Per  i  sanitari  di cui al comma stesso, che si iscriveranno
facoltativamente  da  tale  data  in poi, l'iscrizione decorrera' dal
primo  giorno  del  mese  successivo  a quello di presentazione della
relativa domanda.
  Il  contributo di riscatto, calcolato secondo le norme stabilite in
materia  per  la  Cassa per le pensioni ai sanitari, e' ridotto ad un
terzo  per  la  parte  che  si riferisce ai servizi contemplati dalla
lettera  d)  del citato art. 8 resi anteriormente al primo giorno del
mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.