Art. 46. A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, nel caso di riscatto di servizi o periodi con pagamento del contributo a rate mensili posticipate, qualora l'iscritto agli Istituti di previdenza muoia in attivita' di servizio entro il periodo di sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, la vedova - o gli orfani - con diritto all'indennita' una volta tanto e' tenuta al versamento alla rispettiva Cassa di un importo pari all'intero valore capitale dei contributi rateali che sarebbero scaduti successivamente alla data di morte dell'iscritto qualora il pagamento dei contributi stessi avesse avuto inizio dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda di riscatto. La vedova - o gli orfani - cui compete la pensione e' tenuta al versamento della meta' del valore capitale predetto. In tale caso, il titolare della pensione puo' ottenere che il versamento sia effettuato ratealmente, con ritenuta di un quinto della pensione stessa. Nel caso di riscatto di servizi o periodi deliberato a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quando la domanda sia stata presentata successivamente alla data di morte in attivita' di servizio dello iscritto agli Istituti di previdenza, il relativo contributo calcolato secondo le norme della rispettiva Cassa - dovuto in ogni caso in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione - e' ridotto alla meta' qualora la vedova o gli orfani dell'iscritto abbiano diritto alla pensione.