Art. 2. Il Prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Capriva del Friuli ed i ricostituiti comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni del personale attualmente in servizio presso il comune di Capriva del Friuli. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogo-tenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Capriva del Friuli, che sara' inquadrato negli organici dei comuni di Mossa, San Lorenzo di Mossa e Moraro, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 giugno 1955 GRONCHI SCELBA Visto il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 11. - CARLOMAGNO