Art. 2.

  Il   Prefetto   di   Gorizia,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali
e  finanziari  tra  il comune di Capriva del Friuli ed i ricostituiti
comuni  di  Mossa,  San  Lorenzo  di  Mossa  e  Moraro,  nonche' alla
ripartizione   fra   gli   stessi,  previo  parere  delle  rispettive
Amministrazioni  del  personale  attualmente  in  servizio  presso il
comune di Capriva del Friuli.
  E'   fatto  salvo  l'esercizio  successivo,  da  parte  dei  Comuni
predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme
di  cui  al  decreto legislativo luogo-tenenziale 18 gennaio 1945, n.
48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne
il  trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228
del  testo  unico  3  marzo  1934,  n.  383,  della  legge comunale e
provinciale e successive modifiche.
  Al  personale  in  servizio presso il comune di Capriva del Friuli,
che  sara' inquadrato negli organici dei comuni di Mossa, San Lorenzo
di  Mossa  e  Moraro,  sara'  mantenuto  ad  personam  il trattamento
economico fruito all'atto dell'inquadramento

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 giugno 1955

                               GRONCHI

                                                               SCELBA

Visto il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1955
  Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 11. - CARLOMAGNO