Art. 13. 
 
  Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi  a  posti  di  sanitari
condotti, il componente di cui alla lettera c) degli articoli 44,  47
e 50 del regolamento approvato con regio decreto 11  marzo  1935,  n.
281, e' scelto su terna proposta dai Comuni interessati.