Art. 14.

  Il  primo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito
dai seguenti:
  "La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per
il  personale  dei  laboratori  provinciali  e  l'approvazione  della
relativa graduatoria spetta all'Amministrazione provinciale.
  In  quanto  compatibili,  restano  applicabili  le  norme stabilite
dall'art. 36".