Art. 14. Il primo comma dell'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dai seguenti: "La nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spetta all'Amministrazione provinciale. In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dall'art. 36".