Art. 17. Al secondo comma dell'art. 88 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti i seguenti: "Le indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente con le esigenze del servizio di istituto. Il prefetto entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, su proposta dell'Amministrazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', i casi in cui i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanitai pubblica, e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione".