Art. 17.

  Al   secondo  comma  dell'art.  88  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie,  approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono
sostituiti i seguenti:
  "Le indagini predette sono espletate dai laboratori compatibilmente
con le esigenze del servizio di istituto.
  Il  prefetto  entro  il mese di gennaio di ogni anno, determina, su
proposta   dell'Amministrazione  provinciale,  sentito  il  Consiglio
provinciale  di  sanita',  i  casi  in cui i compensi sono dovuti, la
relativa  misura,  nei  limiti  compresi  tra un massimo ed un minimo
fissati  dall'Alto  Commissario per l'igiene e la sanitai pubblica, e
le  modalita'  del  versamento  da  parte  dei  privati nonche' della
liquidazione".