Art. 19. Per la composizione e presidenza della Commissione giudicatrice dei concorsi per la promozione a posti di direttore e coadiutore nei reparti dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 sostituendosi al componente di cui alla lettera o) di tale articolo un professore universitario di ruolo o fuori ruolo scelto dall'Amministrazione provinciale. E' abrogato l'art. 77 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.