Art. 19.

  Per la composizione e presidenza della Commissione giudicatrice dei
concorsi  per  la  promozione  a  posti di direttore e coadiutore nei
reparti dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi si applicano
le disposizioni di cui all'art. 15 sostituendosi al componente di cui
alla lettera o) di tale articolo un professore universitario di ruolo
o fuori ruolo scelto dall'Amministrazione provinciale.
  E'  abrogato  l'art.  77  del  regolamento  dei concorsi a posti di
sanitari  addetti  ai  servizi dei Comuni e delle Province, approvato
con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.