Art. 21. La Commissione giudicatrice dei concorsi per l'assunzione del personale medico di cui al precedente articolo e' composta come segue: a) il presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che la presiede; b) un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, scelto dall'Amministrazione provinciale; c) il medico provinciale; d) un medico, dipendente provinciale, scelto dalla Amministrazione provinciale. Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario. E' abrogato il secondo comma dell'art. 80 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.