Art. 21. 
 
  La Commissione  giudicatrice  dei  concorsi  per  l'assunzione  del
personale medico di cui  al  precedente  articolo  e'  composta  come
segue: 
    a) il presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che
la presiede; 
    b) un professore universitario, di ruolo o  fuori  ruolo,  scelto
dall'Amministrazione provinciale; 
    c) il medico provinciale; 
    d)   un   medico,   dipendente    provinciale,    scelto    dalla
Amministrazione provinciale. 
  Un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno,  di  grado
non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario. 
  E' abrogato il secondo  comma  dell'art.  80  del  regolamento  dei
concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei  Comuni  e  delle
Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.