Art. 23.

  Il  potere  del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di
cui  al  primo  comma  dell'art.  193  del  testo  unico  delle leggi
sanitarie,  approvato  con  regio  decreto  27  luglio 1931, n. 1265,
quando  si  tratti  di  ambulatori,  e'  attribuito  al  sindaco, che
provvede sentito l'ufficiale sanitario.
  Alla  predetta  autorizzazione  si  applicano  le  norme  di cui ai
successivi  commi  del  citato  articolo,  intendendosi sostituito il
sindaco al prefetto.
  Dei  relativi provvedimenti e' data comunicazione entro otto giorni
al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, puo' annullarli
entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento.
  Il  prefetto,  sentito  il  Consiglio  provinciale di sanita', puo'
formulare piani per il coordinamento della attivita' degli ambulatori
della Provincia.
  Resta  fermo  il disposto di cui all'art. 196 del testo unico delle
leggi sanitarie.
  Le disposizioni anzidette si applicano anche per gli ambulatori e i
laboratori-veterinari.   In  tali  casi  il  sindaco  o  il  prefetto
provvedono,  sentito,  rispettivamente,  il veterinario comunale o il
veterinario provinciale.