Art. 23. Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1931, n. 1265, quando si tratti di ambulatori, e' attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario. Alla predetta autorizzazione si applicano le norme di cui ai successivi commi del citato articolo, intendendosi sostituito il sindaco al prefetto. Dei relativi provvedimenti e' data comunicazione entro otto giorni al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, puo' annullarli entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita', puo' formulare piani per il coordinamento della attivita' degli ambulatori della Provincia. Resta fermo il disposto di cui all'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie. Le disposizioni anzidette si applicano anche per gli ambulatori e i laboratori-veterinari. In tali casi il sindaco o il prefetto provvedono, sentito, rispettivamente, il veterinario comunale o il veterinario provinciale.