Art. 25.

  E'  attribuito al sindaco, che provvede sentito Ordine dei medici o
dei veterinari e l'ufficiale sanitario, o il veterinario comunale, il
potere  di accordare licenze per la pubblicita' a mezzo della stampa,
o in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori, ai sensi del primo
comma  dell'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1
maggio 1941, n. 422.