Art. 31.

  L'art.  346  del  testo  unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
  "Ogni  Comune o consorzio veterinario deve avere il regolamento del
servizio veterinario.
  Il   regolamento   e'   deliberato   dal   Consiglio   comunale   o
dall'assemblea  consorziale  ed  approvato  dalla  Giunta provinciale
amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanita'.
  Si applicano a tale regolamento le disposizioni contenute nel
  secondo,  terzo  e  quarto  comma  dell'art. 345 del presente testo
  unico.
I contravventori alle disposizioni del regolamento locale del
servizio  veterinario,  quando  non  si applichino pene stabilite nel
presente  testo unico o in altre leggi, sono puniti con l'ammenda non
superiore alle lire ottomila.
  Il  regolamento  deve  contenere  in  particolare  le  disposizioni
richieste  dalle  condizioni locali per l'assistenza veterinaria, per
l'applicazione  delle  norme  di  polizia  veterinaria e di vigilanza
sanitaria sugli alimenti origine animale.
  Il   regolamento  deve,  inoltre,  contenere  le  disposizioni  per
assicurare  il  coordinamento  fra  l'Ufficio veterinario e l'Ufficio
sanitario  comunale  per  quanto  riguarda  le malattie degli animali
trasmissibili all'uomo".