Art. 4.

  Il  terzo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito
dal seguente:
  "Il  concorso  puo'  essere  indetto  per  singoli Comuni quando si
tratti  di  Comuni  capoluoghi  di  provincia  o  sedi  di importanti
industrie  o  di  Comuni  dichiarati  stazioni  di  cura, soggiorno e
turismo,  o  di  Comuni  che  dimostrino  di  trovarsi  in condizioni
finanziarie  tali  da  poter  sostenere,  senza notevole aggravio, la
spesa per il concorso".