Art. 4. Il terzo comma dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente: "Il concorso puo' essere indetto per singoli Comuni quando si tratti di Comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo, o di Comuni che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio, la spesa per il concorso".