Art. 41.

  Ferma  restando  la  vigilanza  da  parte  dell'autorita' sanitaria
centrale e dell'autorita' sanitaria provinciale sull'organizzazione e
sul  funzionamento  sanitario  degli ospedali dipendenti da Province,
Comuni  ed  altri  enti, prevista dall'art. 192 del testo unico leggi
sani.
  tarie,  approvato  con  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265, e'
soppressa  in  ogni caso, l'omologazione di cui all'art. 94 del regio
decreto  30  settembre 1938, n. 1631, salvo i normali controlli degli
organi  che,  secondo gli ordinamenti dei vari enti ospedalieri, sono
chiamati ad esercitarli.