Art. 41. Ferma restando la vigilanza da parte dell'autorita' sanitaria centrale e dell'autorita' sanitaria provinciale sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da Province, Comuni ed altri enti, prevista dall'art. 192 del testo unico leggi sani. tarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' soppressa in ogni caso, l'omologazione di cui all'art. 94 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, salvo i normali controlli degli organi che, secondo gli ordinamenti dei vari enti ospedalieri, sono chiamati ad esercitarli.