Art. 46. L'art. 44 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e' sostituito dal seguente: "Le Commissioni esaminatrici del concorso a posti di direttore sanitario sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera e sono costituite: a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, di un membro del Consiglio di amministrazione, presidente; b) di un medico dei ruoli della sanita' pubblica di grado non inferiore al settimo, designato dal prefetto; c) di un professore universitario d'igiene, di ruolo o non di ruolo; d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari, dei quali uno prescelto a norma dell'art. 100. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto. Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, a seconda l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei".