Art. 46.

  L'art.  44  del  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1631, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  Commissioni  esaminatrici  del  concorso  a posti di direttore
sanitario   sono   nominate  con  deliberazione  dell'Amministrazione
ospedaliera e sono costituite:
    a)  dal  presidente  dell'Amministrazione  ospedaliera o, per sua
delega, di un membro del Consiglio di amministrazione, presidente;
    b)  di  un  medico  dei ruoli della sanita' pubblica di grado non
inferiore al settimo, designato dal prefetto;
    c)  di  un  professore  universitario d'igiene, di ruolo o non di
ruolo;
    d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari, dei quali
uno prescelto a norma dell'art. 100.
  Disimpegna  le  mansioni  di  segretario un funzionario di gruppo A
dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.
  Le  Amministrazioni  ospedaliere  provvedono all'approvazione della
graduatoria  e,  a  seconda  l'ordine  di  questa,  alla  nomina  dei
concorrenti risultati idonei".