Art. 52. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti: "Le Commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite: a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente; b) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della materia relativa al posto messo a concorso, o di un primario ospedaliero prescelto a norma del, l'art. 100; c) di un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto".