Art. 52.

  Il  secondo  ed  il  terzo  comma dell'art. 75 del regio decreto 30
settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:
  "Le   Commissioni  esaminatrici  sono  nominate  con  deliberazione
dell'Amministrazione  ospedaliera  che  bandisce  i  concorsi  e sono
costituite:
    a)  del  presidente  dell'Amministrazione  ospedaliera o, per sua
delega,  del  sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di
un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;
    b)  di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della
materia  relativa  al  posto  messo  a  concorso,  o  di  un primario
ospedaliero prescelto a norma del, l'art. 100;
    c)  di un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica, di
grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.
  Disimpegna    le    mansioni    di    segretario   un   funzionario
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  di  grado  non inferiore
all'ottavo, designato dal prefetto".