Art. 57.

  Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal
presente  decreto  alle  legioni  a  statuto speciale, ai sensi e nei
limiti dei rispettivi statuti.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 giugno 1955

                               GRONCHI

                                           SCELBA - TREMELLONI - GAVA
                                                    - ERMINI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1955
  Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 199. - CARLOMAGNO