Art. 57. Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente decreto alle legioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 giugno 1955 GRONCHI SCELBA - TREMELLONI - GAVA - ERMINI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 199. - CARLOMAGNO