Art. 7.

  Il  secondo  e  il  terzo  comma dell'art. 42 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
sono sostituiti dal seguente:
  "Il  prefetto,  entro  il  mese di gennaio di ogni anno, determina,
sentiti   la   Giunta   provinciale  amministrativa  e  il  Consiglio
provinciale  di  sanita', i casi nei quali i compensi sono dovuti, la
relativa  misura,  nei  limiti  compresi  tra un massimo ed un minimo
fissati  dall'Alto  Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, e
le  modalita'  del  versamento  da  parte  dei  privati nonche' della
liquidazione".