Art. 7. Il secondo e il terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono sostituiti dal seguente: "Il prefetto, entro il mese di gennaio di ogni anno, determina, sentiti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', i casi nei quali i compensi sono dovuti, la relativa misura, nei limiti compresi tra un massimo ed un minimo fissati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, e le modalita' del versamento da parte dei privati nonche' della liquidazione".