Art. 10. Il quarto comma dell'art. 3 e l'art. 4 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164, sono sostituiti dal seguente articolo: "L'ufficio tecnico e' diretto da un ispettore generale del Genio civile ed ha compiti di ispezione, di vigilanza e di studio. Il capo dell'Ufficio tecnico e' il consulente tecnico del provveditore. L'Ufficio tecnico, in attuazione delle disposizioni generali del Servizio tecnico centrale, cura l'aggiornamento professionale e la specializzazione dei funzionari tecnici addetti agli uffici del Genio civile nella circoscrizione del Provveditorato e cura, altresi', a richiesta del Ministro o del provveditore, la redazione diretta o la revisione di progetti di opere pubbliche. La sorveglianza sugli uffici del Genio civile ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 2 marzo 1931, n. 287, e' esercitata dal capo dell'Ufficio tecnico e dagli ispettori generali del Genio civile all'uopo delegati dal Ministro o dal provveditore alle opere pubbliche".