Art. 10.

  Il  quarto  comma dell'art. 3 e l'art. 4 del decreto legislativo 27
giugno  1946,  n.  37,  ratificato  con  modificazioni  dalla legge 3
febbraio 1951, n. 164, sono sostituiti dal seguente articolo:
  "L'ufficio  tecnico  e'  diretto da un ispettore generale del Genio
civile ed ha compiti di ispezione, di vigilanza e di studio.
  Il   capo   dell'Ufficio  tecnico  e'  il  consulente  tecnico  del
provveditore.
  L'Ufficio  tecnico,  in  attuazione delle disposizioni generali del
Servizio  tecnico  centrale,  cura l'aggiornamento professionale e la
specializzazione dei funzionari tecnici addetti agli uffici del Genio
civile  nella  circoscrizione  del Provveditorato e cura, altresi', a
richiesta  del Ministro o del provveditore, la redazione diretta o la
revisione di progetti di opere pubbliche.
  La  sorveglianza sugli uffici del Genio civile ai sensi dell'art. 5
del  regio  decreto  2  marzo  1931,  n.  287, e' esercitata dal capo
dell'Ufficio  tecnico  e  dagli  ispettori  generali del Genio civile
all'uopo   delegati  dal  Ministro  o  dal  provveditore  alle  opere
pubbliche".