Art. 11.

  L'ultimo  comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946,
n. 37, modificato dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, e'
sostituito dal seguente:
  "Restano  invariate  anche  per  quanto  riguarda la competenza, le
disposizioni  vigenti  in  materia  di urbanistica, nuove costruzioni
ferroviarie,  costruzioni  edilizie  per l'eliminazione di abitazioni
malsane, opere marittime e le altre attribuzioni dell'Amministrazione
dei lavori pubblici non modificate dal presente decreto".