Art. 11. L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, e' sostituito dal seguente: "Restano invariate anche per quanto riguarda la competenza, le disposizioni vigenti in materia di urbanistica, nuove costruzioni ferroviarie, costruzioni edilizie per l'eliminazione di abitazioni malsane, opere marittime e le altre attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici non modificate dal presente decreto".