Art. 12.

  L'art.  14  della  legge  20  marzo  1865,  n. 2248, allegato F, e'
sostituito dal seguente:
  "La  classificazione di strade fra quelle provinciali e' deliberata
dai Consigli provinciali.
  La  deliberazione  deve  essere  pubblicata in tutti i Comuni della
Provincia.
  L'approvazione  e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori
pubblici,  sentito  il  Consiglio  superiore dei lavori pubblici. Nel
caso  che  risultino  presentate  opposizioni  o  reclami deve essere
sentito anche il parere del Consiglio di Stato.
  Con  la  stessa  procedura  si  provvede  alla declassificazione di
strade provinciali".