Art. 12. L'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e' sostituito dal seguente: "La classificazione di strade fra quelle provinciali e' deliberata dai Consigli provinciali. La deliberazione deve essere pubblicata in tutti i Comuni della Provincia. L'approvazione e' effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel caso che risultino presentate opposizioni o reclami deve essere sentito anche il parere del Consiglio di Stato. Con la stessa procedura si provvede alla declassificazione di strade provinciali".