Art. 13.

  Il   secondo   comma  dell'art.  7  del  testo  unico  sulle  opere
idrauliche,  approvato  col  regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e'
sostituito dal seguente:
  "Alla  classificazione  di  opere nella terza categoria si provvede
mediante  decreto  del  Ministro  per  i  lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici".