Art. 13. Il secondo comma dell'art. 7 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato col regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e' sostituito dal seguente: "Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici".