Art. 14.

  L'art.  15  del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato  con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito
dal seguente:
  "Le  concessioni  di  acqua pubblica per le grandi derivazioni sono
fatte con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col
Ministro per le finanze.
  Per  le piccole derivazioni la concessione e' fatta con decreto del
provveditore  alle  opere  pubbliche, sentito l'intendente di finanza
competente   per   territorio,   salvo  che  siano  state  presentate
opposizioni  o  domande concorrenti, nei quali casi la concessione e'
fatta  con  decreto  del  Ministro  per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio  superiore  dei lavori pubblici e d'intesa col Ministro per
le finanze".