Art. 16.

  L'art.  5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, sostituito
dalla  legge  di  ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, e' sostituito dal
seguente:
  "Presso   ciascun   Provveditorato   e'   costituito   un  Comitato
tecnico-amministrativo, presieduto dal provveditore.
  Il  Comitato  oltre  che  dal provveditore e' composto dai seguenti
membri:
    1)   i   capi   degli   Uffici   amministrativo   e  tecnico  del
Provveditorato;
    2) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Provveditorato;
    3)  i  funzionari  amministrativi  e  tecnici di grado 5° e 6° in
servizio presso il Provveditorato;
    4)  i  capi  degli  uffici  ordinari  e speciali del Genio civile
funzionanti  nella circoscrizione del Provveditorato, nonche' il capo
della Sezione urbanistica in servizio presso il Provveditorato;
    5) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale
avente sede in quella del Provveditorato;
    6) un rappresentante del Consiglio superiore di sanita' designato
dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita';
    7)  un  rappresentante  del  Ministero dell'interno, di grado non
inferiore   al  6°,  designato  dal  Ministro  per  l'interno  fra  i
funzionari   delle  Prefetture  con  sede  nella  circoscrizione  del
Provveditorato;
    8)  un  rappresentante  del  Ministero  del  tesoro, di grado non
inferiore al 6°;
    9)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura  e delle
foreste, di grado non inferiore al 6°;
    10)   l'ispettore  regionale  agrario  ed  il  capo  dei  servizi
forestali della Regione;
    11)  il  medico  provinciale  capo  avente  sede  in  quella  del
Provveditorato;
    12) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale avente sede in
quella del Provveditorato.
  Quando   il  Comitato  debba  trattare  argomenti  che  interessano
l'edilizia  scolastica  alle riunioni interviene il provveditore agli
studi della Provincia interessata.
  Quando  il  Comitato  debba  trattare  argomenti che interessano le
Belle  arti  partecipano  alle sedute i sovraintendenti ai monumenti,
alle antichita' ed alle belle arti competenti per materia.
  Il  provveditore  puo'  fare  intervenire  di  volta  in volta alle
adunanze  quali  esperti  con  voto  consultivo per la trattazione di
speciali   problemi,   studiosi  e  tecnici  anche  non  appartenenti
all'Amministrazione dello Stato.
  In   assenza   del   provveditore,   il   Comitato   e'  presieduto
dall'ispettore  generale  del  Genio  civile piu' anziano in servizio
presso il Provveditorato.
  Le  adunanze  dei  Comitati  sono  valide  con  la  presenza  della
maggioranza  assoluta dei membri ed i pareri sono validi quando siano
adottati  col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
all'adunanza.
  Le   funzioni  di  segretario  del  Comitato  sono  assolte  da  un
funzionario  dei  ruoli  dipendenti  dall'Amministrazione  dei lavori
pubblici di grado non inferiore al 9°".