Art. 16. L'art. 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 164, e' sostituito dal seguente: "Presso ciascun Provveditorato e' costituito un Comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal provveditore. Il Comitato oltre che dal provveditore e' composto dai seguenti membri: 1) i capi degli Uffici amministrativo e tecnico del Provveditorato; 2) il capo dell'Ufficio di ragioneria presso il Provveditorato; 3) i funzionari amministrativi e tecnici di grado 5° e 6° in servizio presso il Provveditorato; 4) i capi degli uffici ordinari e speciali del Genio civile funzionanti nella circoscrizione del Provveditorato, nonche' il capo della Sezione urbanistica in servizio presso il Provveditorato; 5) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura distrettuale avente sede in quella del Provveditorato; 6) un rappresentante del Consiglio superiore di sanita' designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita'; 7) un rappresentante del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministro per l'interno fra i funzionari delle Prefetture con sede nella circoscrizione del Provveditorato; 8) un rappresentante del Ministero del tesoro, di grado non inferiore al 6°; 9) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al 6°; 10) l'ispettore regionale agrario ed il capo dei servizi forestali della Regione; 11) il medico provinciale capo avente sede in quella del Provveditorato; 12) l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale avente sede in quella del Provveditorato. Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica alle riunioni interviene il provveditore agli studi della Provincia interessata. Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano le Belle arti partecipano alle sedute i sovraintendenti ai monumenti, alle antichita' ed alle belle arti competenti per materia. Il provveditore puo' fare intervenire di volta in volta alle adunanze quali esperti con voto consultivo per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. In assenza del provveditore, il Comitato e' presieduto dall'ispettore generale del Genio civile piu' anziano in servizio presso il Provveditorato. Le adunanze dei Comitati sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. Le funzioni di segretario del Comitato sono assolte da un funzionario dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore al 9°".