Art. 17. L'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito con la legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, e' sostituito dal seguente: "I Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche sono competenti a pronunciarsi: 1) sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla competenza dei Provveditorati da eseguire a cura dello Stato, sia a totale carico, sia col suo concorso, nonche' da eseguire da Enti pubblici e da privati quando sia chiesta a termini di legge la concessione di contributi dello Stato e di opere per le quali le vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo sempre che l'importo dei progetti ecceda i 30 milioni e non superi i 200 milioni di lire; 2) sui progetti esecutivi di stralcio di cui all'articolo 2, n. 2); 3) sulle vertenze relative a lavori attribuiti alla competenza del Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede all'Amministrazione di promettere, abbandonare o pagare sia determinato o determinabile in somma non superiore ai 30 milioni di lire; 4) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti nonche' sulle determinazioni dei nuovi prezzi per opere non eccedenti i limiti di competenza del Provveditorato; 5) sulle perizie di manutenzione annuali o pluriennali di qualunque importo, purche' superiori alla competenza dell'ingegnere capo del Genio civile; 6) sulla concessione di proroghe superiori a trenta giorni dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori; 7) sulle domande di dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' e urgenza delle opere relative alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica di cui al precedente art. 2, punto 9); 8) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione dell'energia elettrica di tensione da 5000 a 60.000 volta; 9) sugli affari di competenza degli organi locali dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali per i quali le disposizioni vigenti richiedano il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici quando siano di importo non eccedente i limiti di competenza del Provveditorato; 10) sugli affari per i quali il provveditore alle opere pubbliche ed i capi degli uffici locali dell'Amministrazione dello Stato ritengano opportuno di chiedere il parere del Comitato. I pareri dei Comitati, nei limiti di competenza, sostituiscono quelli del Consiglio di Stato del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanita' e dell'Avvocatura dello Stato, nonche' quelli di ogni altro organo consultivo singolo e collegiale. Qualora, peraltro, nei casi di cui al precedente n. 3), l'avvocato dello Stato membro del Comitato ne faccia richiesta, il provveditore deve sentire il parere della Avvocatura distrettuale dello Stato. Nel caso in cui il provveditore non intenda conformarsi al parere del Comitato deve riferire al Ministro per i lavori pubblici, che adotta le sue determinazioni sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici".