Art. 17.

  L'art. 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito
con  la  legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
  "I  Comitati  tecnico-amministrativi  dei Provveditorati alle opere
pubbliche sono competenti a pronunciarsi:
    1)  sui progetti di massima ed esecutivi di opere attribuite alla
competenza  dei  Provveditorati da eseguire a cura dello Stato, sia a
totale  carico,  sia  col  suo  concorso, nonche' da eseguire da Enti
pubblici  e  da  privati  quando  sia  chiesta  a termini di legge la
concessione  di  contributi  dello  Stato  e di opere per le quali le
vigenti disposizioni richiedano il parere degli organi consultivi del
Ministero  dei  lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti
alcun  contributo  sempre  che  l'importo  dei  progetti  ecceda i 30
milioni e non superi i 200 milioni di lire;
    2)  sui  progetti esecutivi di stralcio di cui all'articolo 2, n.
2);
    3)  sulle  vertenze  relative a lavori attribuiti alla competenza
del  Provveditorato, sorte con gli imprenditori in corso d'opera o in
sede  di  collaudo, per maggiori compensi, o per esonero di penalita'
contrattuali   quando  cio'  che  si  chiede  all'Amministrazione  di
promettere,  abbandonare  o pagare sia determinato o determinabile in
somma non superiore ai 30 milioni di lire;
    4)  sulle  proposte  di  risoluzione  e  rescissione di contratti
nonche' sulle determinazioni dei nuovi prezzi per opere non eccedenti
i limiti di competenza del Provveditorato;
    5)  sulle  perizie  di  manutenzione  annuali  o  pluriennali  di
qualunque  importo,  purche' superiori alla competenza dell'ingegnere
capo del Genio civile;
    6)  sulla  concessione  di proroghe superiori a trenta giorni dei
termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;
    7)  sulle  domande  di  dichiarazione  di  pubblica utilita' e di
indifferibilita'  e  urgenza delle opere relative alle concessioni di
piccole  derivazioni  di  acqua pubblica di cui al precedente art. 2,
punto 9);
    8)  sulle  autorizzazioni  di linee di distribuzione dell'energia
elettrica di tensione da 5000 a 60.000 volta;
    9)    sugli    affari   di   competenza   degli   organi   locali
dell'Amministrazione  dello  Stato e degli Enti locali per i quali le
disposizioni vigenti richiedano il parere del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici  quando  siano  di importo non eccedente i limiti di
competenza del Provveditorato;
    10) sugli affari per i quali il provveditore alle opere pubbliche
ed  i  capi  degli  uffici  locali  dell'Amministrazione  dello Stato
ritengano opportuno di chiedere il parere del Comitato.
  I  pareri  dei  Comitati,  nei  limiti di competenza, sostituiscono
quelli  del  Consiglio  di  Stato  del Consiglio superiore dei lavori
pubblici,  del Consiglio superiore di sanita' e dell'Avvocatura dello
Stato,  nonche'  quelli  di  ogni  altro  organo consultivo singolo e
collegiale.  Qualora,  peraltro, nei casi di cui al precedente n. 3),
l'avvocato  dello  Stato  membro del Comitato ne faccia richiesta, il
provveditore  deve  sentire  il  parere della Avvocatura distrettuale
dello Stato.
  Nel  caso  in cui il provveditore non intenda conformarsi al parere
del  Comitato  deve  riferire  al Ministro per i lavori pubblici, che
adotta  le  sue  determinazioni  sentito  il  Consiglio superiore dei
lavori pubblici".