Art. 18.

  Quando   i  Comitati  tecnico-amministrativi  debbano  esaminare  i
seguenti argomenti:
    a) progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello
Stato,  sia  a  totale  suo  carico  sia  col suo concorso, d'importo
eccedente  lire  30  milioni e che non superi lire 100 milioni quando
all'appalto dei lavori si intende provvedere mediante asta pubblica o
licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 30 milioni e che
non  superi  lire  50  milioni  quando  all'esecuzione  dei lavori si
intenda provvedere in economia;
    b)  progetti  esecutivi d'importo eccedente lire 30 milioni e che
non  superi  lire  100  milioni  di  opere  degli Enti pubblici e dei
privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di
legge  di  contributi  dello  Stato  o  per i quali sia prescritto il
parere  degli  organi  consultivi  del  Ministero dei lavori pubblici
anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
    c) perizie relative a lavori di manutenzione di importo eccedente
lire 30 milioni e che non superi lire 100 milioni;
    d)  determinazioni di nuovi prezzi che non importino una maggiore
spesa di oltre il quinto contrattuale;
    e)  concessione  di proroghe, eccedenti i trenta giorni e che non
superino i novanta giorni, dei termini contrattuali per l'ultimazione
dei lavori;
    f)  autorizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica
di tensione compresa fra 5000 e 60.000 volta;
    i  pareri  sono  validi  anche  quando  siano  presenti,  oltre i
provveditore  -  o  l'ispettore  generale  del  Genio civile - che lo
presiede  soltanto  otto  membri,  fra  i  quali  i capi degli Uffici
amministrativo,  tecnico  e  di  ragioneria presso il Provveditorato,
l'avvocato  dello Stato e l'ingegnere capo del Genio civile nella cui
competenza rientrino gli argomenti trattati.
  Se gli argomenti riguardano opere di bonifica o di sistemazione dei
bacini   lontani   fra   gli  otto  membri  debbono  essere  compresi
l'ispettore regionale agrario ed il capo dei servizi forestali.
  Qualora,  anche  rientrando  fra  i casi di cui al primo comma, gli
argomenti  interessino  le  altre  Amministrazioni  rappresentate nel
Comitato,  l'esame  e'  riservato  al Comitato nella sua composizione
integrale.
  Al  Comitato  tecnico-amministrativo, nella composizione ridotta di
cui  al  presente  articolo e' demandata l'emissione del parere sulle
contestazioni   con   le  imprese  circa  gli  ordini  dell'ingegnere
direttore dei lavori dati in corso di opera.