Art. 18. Quando i Comitati tecnico-amministrativi debbano esaminare i seguenti argomenti: a) progetti esecutivi di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, sia a totale suo carico sia col suo concorso, d'importo eccedente lire 30 milioni e che non superi lire 100 milioni quando all'appalto dei lavori si intende provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata; ovvero d'importo eccedente lire 30 milioni e che non superi lire 50 milioni quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere in economia; b) progetti esecutivi d'importo eccedente lire 30 milioni e che non superi lire 100 milioni di opere degli Enti pubblici e dei privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione a termini di legge di contributi dello Stato o per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo; c) perizie relative a lavori di manutenzione di importo eccedente lire 30 milioni e che non superi lire 100 milioni; d) determinazioni di nuovi prezzi che non importino una maggiore spesa di oltre il quinto contrattuale; e) concessione di proroghe, eccedenti i trenta giorni e che non superino i novanta giorni, dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori; f) autorizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione compresa fra 5000 e 60.000 volta; i pareri sono validi anche quando siano presenti, oltre i provveditore - o l'ispettore generale del Genio civile - che lo presiede soltanto otto membri, fra i quali i capi degli Uffici amministrativo, tecnico e di ragioneria presso il Provveditorato, l'avvocato dello Stato e l'ingegnere capo del Genio civile nella cui competenza rientrino gli argomenti trattati. Se gli argomenti riguardano opere di bonifica o di sistemazione dei bacini lontani fra gli otto membri debbono essere compresi l'ispettore regionale agrario ed il capo dei servizi forestali. Qualora, anche rientrando fra i casi di cui al primo comma, gli argomenti interessino le altre Amministrazioni rappresentate nel Comitato, l'esame e' riservato al Comitato nella sua composizione integrale. Al Comitato tecnico-amministrativo, nella composizione ridotta di cui al presente articolo e' demandata l'emissione del parere sulle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere direttore dei lavori dati in corso di opera.