Art. 19

  L'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito
dalla  legge  di  ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, e' sostituito dal
seguente:
  "Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori
pubblici  e'  richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo
dell'opera da appaltare superi le lire 200 milioni.
  Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalita' contrattuali
deve  essere  sentito il parere del detto Consesso quando cio' che si
chiede   che   l'Amministrazione  prometta,  abbandoni  o  paghi  sia
determinato o determinabile in somma eccedente le lire 30 milioni".