Art. 19 L'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, sostituito dalla legge di ratifica 3 febbraio 1951, n. 165, e' sostituito dal seguente: "Per l'appalto di opere da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici e' richiesto il parere del Consiglio di Stato se l'importo dell'opera da appaltare superi le lire 200 milioni. Sugli atti di transazione e sugli esoneri da penalita' contrattuali deve essere sentito il parere del detto Consesso quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 30 milioni".