Art. 2.

  Gli   articoli   4  (primo  comma)  e  5  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16; 6-bis del decreto legislativo
17  aprile 1948, n. 777, aggiunto con la legge di ratifica 3 febbraio
1951,  n.  165  ed  i  comma  1,  2, 3, 4 e 6 dell'art. 7 del decreto
legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato, con modificazioni, con
la  legge  3  febbraio  1951,  n.  164,  sono sostituiti dal seguente
articolo:
  "I  provveditori  alle opere pubbliche predispongono i programmi di
massima  delle opere pubbliche da eseguire a carico dello Stato nella
circoscrizione   del  Provveditorato  e  propongono  al  Ministro  la
graduatoria  dei  lavori di interesse degli Enti pubblici per i quali
sia  chiesta  la concessione di concorsi o contributi statali a norma
di  legge.  I programmi e le graduatorie sono presentati al Ministero
entro  il  mese  di  marzo  di  ciascun  anno  per  le sue definitive
determinazioni, da adottarsi entro il 31 agosto successivo.
  I  provveditori  con  proprio decreto e sentito l'organo consultivo
competente:
    1)   approvano,   in  attuazione  dei  programmi  deliberati  dal
Ministro,  i  progetti  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  fino
all'importo  di  200  milioni di lire e provvedono, ove occorra, alla
approvazione  dei  contratti o alla concessione dei lavori. Copia dei
relativi  atti e' trasmessa entro quindici giorni al Ministro. Quando
tuttavia  l'importo  dei  lavori  superi  i  100  milioni  di lire ed
all'esecuzione  si  intenda  provvedere  in  economia ovvero mediante
appalto   a  trattativa  privata  o  col  sistema  della  concessione
l'approvazione  deve  essere  preceduta  da  apposita  autorizzazione
ministeriale.  Resta  nella  competenza dell'Amministrazione centrale
dei  lavori  pubblici  l'approvazione  dei  progetti  delle opere che
eccedano la circoscrizione di un Provveditorato;
    2)  approvano, indipendentemente dai limiti d'importo, le perizie
per lavori di manutenzione e, nei limiti della loro competenza ed ove
siano  stati delegati dal Ministro, i progetti di stralcio di opere i
cui  progetti  generali  o  di massima siano stati approvati in linea
tecnica  dal  Ministro,  nonche' i relativi contratti. In questo caso
non possono essere apportate varianti sostanziali nei confronti delle
previsioni  del  progetto  generale  o di massima, ma puo' procedersi
all'aggiornamento dei prezzi;
    3)  approvano,  nei  casi di somma urgenza di cui all'art. 70 del
regio  decreto  25  maggio  1895,  n.  350,  i  progetti per i lavori
occorrenti  ancorche'  non  compresi  in  programma,  di  importo non
superiore   ai  5  milioni  di  lire  dandone  immediata  notizia  al
Ministero;
    4)  concludono  ed  approvano  le transazioni relative a lavori e
forniture  e  servizi  da  essi gestiti, quando cio' che si chiede di
promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire,
concorrendo   a   formare  tale  somma  le  transazioni  che  fossero
precedentemente  intervenute sullo stesso oggetto o per la esecuzione
dello stesso contratto;
    5)   riconoscono   l'inapplicabilita'  totale  o  parziale  delle
clausole  penali  inserite  in  contratti  relativi  ad opere da essi
gestite,  quando  la  somma  in  controversia o che l'Amministrazione
abbandona non superi 30 milioni di lire;
    6) provvedono - trasmettendo al Ministero copia dei provvedimenti
-  in materia di concessione di piccole derivazioni di acqua pubblica
che non eccedano dalla circoscrizione territoriale del Provveditorato
e  per  le  quali  non  siano  state  prodotte  opposizioni o domande
concorrenti; ove peraltro il provveditore ritenga che una domanda per
la concessione di piccola derivazione sia inattuabile, o contraria al
buon  regime  delle acque o ad altri interessi pubblici, la trasmette
al  Ministro  per  i lavori pubblici al quale resta salva la facolta'
attribuitagli  dal  settimo  comma  dell'art. 7 del testo unico delle
leggi  sulle  acque  e  sugli  impianti elettrici approvato col regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
    7)  provvedono  in  materia  di  autorizzazione  delle  linee  di
distribuzione  di  energia  elettrica di tensione compresa tra 5000 e
60.000 volta e che non eccedano dalla circoscrizione territoriale del
Provveditorato trasmettendo copia del provvedimento ai Ministero;
    8)  provvedono in materia di proroga dei termini per l'attuazione
di  concessioni  di  piccole  derivazioni  di acqua pubblica, dandone
comunicazione al Ministero;
    9)  provvedono in materia di dichiarazione di pubblica utilita' e
urgenza  delle opere relative alle concessioni ed alle autorizzazioni
di  cui  ai  precedenti punti 6) e 7) con le norme di cui al predetto
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  Contro  i provvedimenti di cui ai precedenti punti 6), 7) ed 8), e'
dato ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici.
  Il  provveditore rimette al Ministero mensilmente l'elenco anche se
negativo  dei  progetti  approvati,  con  l'indicazione  del  sistema
adottato   per   l'appalto   dei  relativi  lavori  e  delle  imprese
aggiudicatarie".