Art. 20. Ferme restando le attribuzioni conferite al Magistrato alle acque ed al Comitato tecnico di Magistratura dalla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano a detto Istituto per le materie ed i servizi attribuitigli quale Provveditorato alle opere pubbliche, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, con le successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle apportate col presente decreto, nonche' le disposizioni di cui agli articoli dall'1 al 10 compreso ed agli articoli 17, 18, 23 e 24 del presente decreto. Per le materie ed i servizi gia' di sua competenza si applicano al Magistrato alle acque le disposizioni contenute negli articoli 6, 10 e 16 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, con le successive integrazioni e modificazioni, comprese quelle apportate col presente decreto, e si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 (esclusi i numeri 6, 7, 8 e 9) 23 e 24 del decreto stesso.