Art. 20.

  Ferme  restando  le attribuzioni conferite al Magistrato alle acque
ed  al Comitato tecnico di Magistratura dalla legge 5 maggio 1907, n.
257,  e successive modificazioni e integrazioni, si applicano a detto
Istituto   per   le   materie   ed   i  servizi  attribuitigli  quale
Provveditorato  alle  opere  pubbliche,  le  disposizioni di cui agli
articoli  3,  4,  5,  6,  7, 8 e 10 del decreto legislativo 27 giugno
1946, n. 37, con le successive modificazioni e integrazioni, comprese
quelle apportate col presente decreto, nonche' le disposizioni di cui
agli  articoli dall'1 al 10 compreso ed agli articoli 17, 18, 23 e 24
del presente decreto.
  Per  le materie ed i servizi gia' di sua competenza si applicano al
Magistrato  alle acque le disposizioni contenute negli articoli 6, 10
e 16 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, con le successive
integrazioni  e modificazioni, comprese quelle apportate col presente
decreto, e si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli
1, 2 (esclusi i numeri 6, 7, 8 e 9) 23 e 24 del decreto stesso.