Art. 22.

  Per  le opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche
e  del  Magistrato  alle acque non si applicano le disposizioni degli
articoli 17 e 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, modificati dal
decreto   legislativo   17   aprile  1948,  n.  777,  ratificato  con
modificazioni  dalla  legge  3  febbraio 1951, n. 165, riguardanti la
competenza dei Comitati di sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici e degli ispettori generali del Genio civile.