Art. 22. Per le opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche e del Magistrato alle acque non si applicano le disposizioni degli articoli 17 e 19 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, modificati dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1951, n. 165, riguardanti la competenza dei Comitati di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e degli ispettori generali del Genio civile.