Art. 23. L'art. 23, primo comma, della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e' sostituito dal seguente: "Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere: 1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 30 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato; 2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 30 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo; 3) sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori; 4) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica; 5) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione della energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila volta; 6) negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedano il parere dell'ingegnere capo del Genio civile".