Art. 23.

  L'art.  23,  primo  comma, della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e'
sostituito dal seguente:
  "Gli  ingegneri  capi  del  Genio civile, nell'esercizio delle loro
funzioni consultive, esprimono parere:
    1)  sui  progetti esecutivi di importo non eccedente i 30 milioni
di  lire  di  opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico,
sia  col suo concorso, e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui
esecuzione  sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello
Stato;
    2)  sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 30 milioni
di  lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e
dei  privati  per  i  quali  sia  prescritto  il  parere degli organi
consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto
o non spetti alcun contributo;
    3) sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i
trenta  giorni,  dei  termini  contrattuali  per  la  ultimazione dei
lavori;
    4) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque
durata  di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi
siano  domande  concorrenti  od  opposizioni,  e  sulle  domande  per
proroghe   dei  termini  stabiliti  nei  disciplinari  relativi  alle
concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;
    5)  sulle  autorizzazioni di linee di distribuzione della energia
elettrica con tensione inferiore a 5 mila volta;
    6)  negli  altri  casi  in cui disposizioni vigenti richiedano il
parere dell'ingegnere capo del Genio civile".