Art. 24.

  Per   le   opere   pubbliche   di   bonifica   e   di  sistemazione
idraulico-forestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi
dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 4
del  regio  decreto  27  settembre  1929,  n.  1726,  si applicano le
disposizioni   relative  alle  attribuzioni  che,  nelle  materie  di
competenza  del  Ministero  dei  lavori  pubblici, sono devolute agli
organi  consultivi ed agli organi decentrati del Ministero dei lavori
pubblici.  A  tale  effetto,  le norme relative alle attribuzioni del
Ministro   e   dell'Amministrazione   centrale  dei  lavori  pubblici
contenute nelle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono
riferite,   nei  confronti  delle  opere  suddette,  al  Ministro  ed
all'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste.
  Per  le  opere  da  eseguire  in  concessione,  ferma  restando  la
competenza   del   Ministro   per  l'agricoltura  e  le  foreste  per
l'emanazione    dell'atto    di   concessione   e   dei   conseguenti
provvedimenti,  il  limite  di  competenza  indicato  per il Comitato
tecnico-amministrativo  dal  secondo  comma  dell'art. 20 del decreto
legislativo  27  giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con
la legge 3 febbraio 1951, n. 164, e' elevato a 100 milioni di lire.
  Nulla e' innovato alla competenza dell'ispettore generale del genio
civile.