Art. 24. Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 4 del regio decreto 27 settembre 1929, n. 1726, si applicano le disposizioni relative alle attribuzioni che, nelle materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono devolute agli organi consultivi ed agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. A tale effetto, le norme relative alle attribuzioni del Ministro e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici contenute nelle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono riferite, nei confronti delle opere suddette, al Ministro ed all'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste. Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei conseguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico-amministrativo dal secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, e' elevato a 100 milioni di lire. Nulla e' innovato alla competenza dell'ispettore generale del genio civile.