Art. 25.

  Le   disposizioni  del  presente  decreto  relative  ai  limiti  di
competenza  degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici
si  applicano  anche  in  tutti i casi in cui disposizioni generali o
speciali  vigenti  richiedano  il  parere del Consiglio superiore dei
lavori  pubblici o quello degli altri organi consultivi del Ministero
dei lavori pubblici.