Art. 3.

  Nell'applicazione  del  testo  unico  per  l'edilizia  popolare  ed
economica,  approvato  col  regio  decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e
successive  modificazioni  e integrazioni, sono riservate al Ministro
per   i   lavori  pubblici  la  formulazione  dei  programmi  per  la
utilizzazione   degli  stanziamenti  e  l'emissione  del  decreto  di
concessione,  del contributo. L'approvazione dei progetti relativi e'
demandata  al  provveditore alle opere pubbliche nei limiti di cui al
precedente art. 2, n. 1).
  Per  le  opera  previste  dalla  legge  3  agosto  1949,  n. 589, e
successive  modificazioni ed integrazioni, la decisione di ammissione
al  contributo  e'  riservata  al  Ministro per i lavori pubblici, il
quale  puo' delegare il provveditore alle opere pubbliche, nei limiti
di  cui  al  precedente  art.  2,  n. 1), ad emettere i provvedimenti
formali  di  concessione  del  contributo  ed  approvare  i  progetti
relativi.  In  tal  caso il provveditore assume l'impegno della spesa
sul  corrispondente capitolo delle spese in annualita' dello stato di
previsione  del Ministero dei lavori pubblici e trasmette il relativo
decreto direttamente alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei
lavori pubblici che lo inoltra alla Delegazione della Corte dei conti
presso il Ministero medesimo, per la registrazione. Copia del decreto
e' inviata al Ministero.
  I  provveditori  esercitano,  per  il  tramite del Genio civile, la
vigilanza  sulla  gestione  e  sulla esecuzione delle opere di cui al
presente articolo.
  L'importo  definitivo del contributo ad opera ultimata e' accertato
con  decreto  del  Ministro  o  del  provveditore  nell'ambito  della
rispettiva competenza.