Art. 3. Nell'applicazione del testo unico per l'edilizia popolare ed economica, approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riservate al Ministro per i lavori pubblici la formulazione dei programmi per la utilizzazione degli stanziamenti e l'emissione del decreto di concessione, del contributo. L'approvazione dei progetti relativi e' demandata al provveditore alle opere pubbliche nei limiti di cui al precedente art. 2, n. 1). Per le opera previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, la decisione di ammissione al contributo e' riservata al Ministro per i lavori pubblici, il quale puo' delegare il provveditore alle opere pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 2, n. 1), ad emettere i provvedimenti formali di concessione del contributo ed approvare i progetti relativi. In tal caso il provveditore assume l'impegno della spesa sul corrispondente capitolo delle spese in annualita' dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e trasmette il relativo decreto direttamente alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici che lo inoltra alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero medesimo, per la registrazione. Copia del decreto e' inviata al Ministero. I provveditori esercitano, per il tramite del Genio civile, la vigilanza sulla gestione e sulla esecuzione delle opere di cui al presente articolo. L'importo definitivo del contributo ad opera ultimata e' accertato con decreto del Ministro o del provveditore nell'ambito della rispettiva competenza.