Art. 4.

  In  deroga  al  disposto  dell'art. 6 della legge 9 agosto 1954, n.
645,  il  Ministro  per i lavori pubblici comunica al provveditore le
opere  di edilizia scolastica ammesse al contributo dello Stato ed in
base  a  tali  comunicazioni  il  provveditore procede ai sensi e nei
limiti  dell'art.  3  del  presente  decreto,  commi secondo, terzo e
quarto.
  Resta  ferma  ogni altra disposizione della legge 9 agosto 1954, n.
645.