Art. 4. In deroga al disposto dell'art. 6 della legge 9 agosto 1954, n. 645, il Ministro per i lavori pubblici comunica al provveditore le opere di edilizia scolastica ammesse al contributo dello Stato ed in base a tali comunicazioni il provveditore procede ai sensi e nei limiti dell'art. 3 del presente decreto, commi secondo, terzo e quarto. Resta ferma ogni altra disposizione della legge 9 agosto 1954, n. 645.