Art. 5.

  Ferme  restando  in ogni altra parte le disposizioni della legge 18
dicembre 1952, n. 2522, il Ministro per i lavori pubblici determina e
comunica,  al  provveditore  le  opere di costruzione di nuove chiese
annesse al contributo dello Stato.
  In  base alle comunicazioni ministeriali il provveditore nei limiti
di cui al precedente art. 2, n. 1), emette i provvedimenti formali di
concessione  del  contributo ed approva i progetti relativi, inviando
al Ministero copia del relativo decreto.
  Ai  provveditori  alle  opere  pubbliche sono demandate, nei limiti
suddetti,  le  attribuzioni affidate al Ministero dei lavori pubblici
dalla  citata legge 18 dicembre 1952, n. 2522, in materia di gestione
e di vigilanza sulla esecuzione delle opere.
  Gli stanziamenti dei fondi per la concessione dei contributi di cui
al  presente articolo sono inscritti in apposito capitolo dello stato
di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei lavori pubblici, da
ripartirsi  fra gli organi decentrati con decreti del Ministro per il
tesoro su proposta del Ministro per i lavori pubblici.