Art. 5. Ferme restando in ogni altra parte le disposizioni della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, il Ministro per i lavori pubblici determina e comunica, al provveditore le opere di costruzione di nuove chiese annesse al contributo dello Stato. In base alle comunicazioni ministeriali il provveditore nei limiti di cui al precedente art. 2, n. 1), emette i provvedimenti formali di concessione del contributo ed approva i progetti relativi, inviando al Ministero copia del relativo decreto. Ai provveditori alle opere pubbliche sono demandate, nei limiti suddetti, le attribuzioni affidate al Ministero dei lavori pubblici dalla citata legge 18 dicembre 1952, n. 2522, in materia di gestione e di vigilanza sulla esecuzione delle opere. Gli stanziamenti dei fondi per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sono inscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, da ripartirsi fra gli organi decentrati con decreti del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per i lavori pubblici.